Assegno di incollocabilità Inail: criteri, requisiti e importo
La legge riserva particolare attenzione alle persone con disabilità che hanno difficoltà a trovare un lavoro. Infatti tutti i datori di lavoro che vantano un organico superiore ai 15 dipendenti, hanno l’obbligo di riservare una quota delle proprie assunzioni ai soggetti appartenenti alle categorie cosiddette protette. Tuttavia ci sono invalidi per infortunio o malattia professionale che non hanno la possibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. A costoro la legge riserva una speciale prestazione che prende il nome di assegno di incollocabilità.
Quando richiedere l'assegno di incollocabilità
La legge prevede che le aziende con più di 15 dipendenti abbiano in organico un determinato numero di soggetti disabili e categorie svantaggiate: invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46 ed il 100%, invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%, invalidi per servizio, invalidi di guerr, non vedenti o sordomuti, ecc.
Tali persone vanno assunte attingendo da appositi elenchi predisposti dai Centri per l’impiego.
Se le persone affette da disabilità non hanno i requisiti minimi per iscriversi al Centro per l'Impiego e, dunque, sono impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo, allora possono richiedere all'Inail l'assegno di incollocabilità. Dal 1° luglio 2025 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è determinato nella misura di € 308,23.
Assegno di incollocabilità: come richiederlo
Per richiedere questa prestazione assistenziale occorre compilare questo
e consegnarlo alla sede Inail competente (cerca la sede Inail a questo indirizzo www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html).
Assegno di incollocabilità per militari
I militari mutilati e invalidi di guerra o per servizio che hanno diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria dalla seconda all’ottava categoria della Tabella A, possono richiedere l’assegno di incollocabilità dato che “possono essere di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti” risultando, così, incollocabili.