Vendita sottocosto: definizione e modulistica
Nel corso dell'anno gli esercizi commerciali, nel tentativo di risollevarsi da una crisi senza fine che solo nel 2016 ha portato alla chiusura di un negozio su dieci, fanno di tutto per richiamare l'attenzione e l'interesse dei propri clienti attraverso offerte speciali, vendite straordinarie, saldi di fine stagione e promozioni di vario tipo. A queste iniziative si aggiunge anche il sottocosto, un tipo di vendita regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001. Nel prosieguo vedremo esattamente cosa si intende per vendita sottocosto e in quali casi può essere effettuata.
Le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonchè delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui ai precedenti punti, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari qualora manchino di conservazione meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici gironi alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonchè di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Le vendite sottocosto indicate nei precedenti punti non sono soggette alla preventiva comunicazione al comune.
Le violazioni alle disposizioni della normativa disciplinate le vendite sottocosto sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie; in caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti (20) giorni.